CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1.
RESPONSABILITA' DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese le
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
1.
PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO
TURISTICO
Ai sensi dell’art. 2
del Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della direttiva
90/314/CEE, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per
un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto, b) alloggio, c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano
parte significativa del "pacchetto turistico".
1.
PAGAMENTI
La misura d’acconto
che dovrà essere versato all’atto della prenotazione è stabilita nel 25% del
totale, e 30 giorni prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo. La
mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra costituisce clausola risolutiva
espressa del Contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il
risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall’Organizzatore.
1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il contratto di cui
ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto
turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla Legge n.1084
del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/4/1970, nonché
del sovracitato Decreto Legislativo n. 11/95.
1.
RINUNCE DEL CONSUMATORE
Il Consumatore può
recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli
venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi dell’art. 5,
3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha
diritto in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero
ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del
recesso. Il pacchetto turistico di cui il Consumatore decida di usufruire dovrà
essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se
l’Organizzatore o, per suo conto, il Venditore non sono in grado di proporre un
pacchetto di importo equivalente o superiore, il Consumatore ha diritto ad
essere rimborsato della differenza. Al Consumatore che receda dal contratto per
casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo,
saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di
corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle di seguito
indicate:
Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa
normale e con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e studios : 10%
della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza, 50% della quota di partecipazione da 20 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza, 100% della
quota di partecipazione dopo tali termini.
1.
PRENOTAZIONI
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua
parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione della prenotazione è
subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da
parte dell’Organizzatore. L’Agenzia di Viaggio venditrice, in possesso di
regolare licenza, potrà rilasciare al Consumatore, ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Legislativo 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della
conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione, saranno forniti dall’Organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal citato Decreto
Legislativo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
1.
SOSTITUZIONI
Il cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a)l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai
servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del
pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto
subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della
comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso
corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre
solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo.
1.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione
alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paese anche membri della CE cui il relativo
servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzatore in base ai propri criteri
di valutazione degli standard di qualità.
1.
MODIFICHE DEL PACCHETTO
TURISTICO
I prezzi indicati
nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data
fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di
trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie
di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porto o negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto turistico in
questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al
costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma ivi
riportata. Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in
maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo,
egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fini si
considera significativa una modifica del prezzo superiore del 10% del medesimo,
ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il
Consumatore che riceva una comunicazione modificata di un elemento essenziale o
della modifica del prezzo superiore del 10%, avrà la facoltà di recedere dal
contratto senza corrispondere alcunché. Ovvero di accettare la modifica, che
diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e
dell’incidenza delle stesse sul prezzo. Il Consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione all’Organizzatore o al Venditore entro 2 giorni
lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si
intende accettata. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza, non possa fornire
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore, e,
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie, giustificate e
comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del
Consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se
e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di
modifiche comporta l’addebito di Lit. 30.000 al Consumatore delle maggiori spese
sostenute.
2.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento
dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a
titolo contrattuale che extra contrattuale e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato
all'Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo
di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo
di "5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno previsto dall'art. 13
n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette Convenzioni avesse a subire
emendamenti, o nuove Convenzioni Internazionali concernenti le prestazioni
oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti
risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del
verificarsi dell'evento dannoso.
3.
MANCATA ESECUZIONE DEL
VIAGGIO
Il Consumatore può
esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel
caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne
un fatto proprio del Consumatore, comunichi l'impossibilità di effettuare le
prestazioni oggetto del pacchetto. L'Organizzatore può annullare il contratto
quando non sia stato raggiunto il numero previsto dei partecipanti e sempre che
ciò sia stato portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei
servizi turistici indicato dall'Organizzatore, in tal caso, così come
nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1° e 2°,
l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro sette
giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni
ulteriore rimborso.
4.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è
tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è
responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento da parte del
Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
5.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sovra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire
all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno e del responsabile verso
l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della
prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.
6.
FORO COMPETENTE
Per ogni
controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il
Foro di Roma. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le
controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del
contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di
tanti arbitri quanto sono le parti in cause più uno che funge da Presidente
nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del
Tribunale ove ha la sede legale l'Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha
sede nel luogo in cui si trova la sede dell'Organizzatore deciderà ritualmente e
secondo diritto, previo eventuale tentativo di
conciliazione.
7.
RECLAMI E DENUNCE
Il Consumatore, a
pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data
del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano
presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore
deve prestare al Consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al
fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere
l'Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi,
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del
Consumatore.
8.
ASSICURAZIONI CONTRO LE
SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
Se non espressamente
comprese nel prezzo, prima della partenza, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare presso gli uffici dell'Organizzatore o del Venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e
malattie.
9. FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può
rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 111/95, in caso di insolvenza o di
fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) su rimpatrio nel caso di viaggi
all'estero. Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paese extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 21 comma n. 5 D.L. n. 111/95.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A.
Disposizioni Normative
I contratti aventi
ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, 3, 6
e dall'art. 17 al 23 e dall'art. 24 al 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B. Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 1° comma, art. 4, art. 6, art, 7, art. 8, art.
9 1° comma, art. 10, art. 14 1° comma, art. 15, art. 17. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno,
ecc.)
ORGANIZZAZIONE TECNICA
:
Bed And Go S.r.l.
Licenza n. 008 del 8.1.98 Regione
Lazio
Validità del programma 01.04.2007 - 31.10.2007
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della Legge 269/98 - La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero" .